Sentenza n. 802 del 1988

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SENTENZA N.802

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma 3o, codice civile in rif. art. 2111 stesso codice promosso con ordinanza emessa il 29.5.1987 dal Pretore di Milano nel pro cedimento civile vertente tra Napoli Francesco e s.r.l. Sogeima iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/1a ss. dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 22.6.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Data la genericità del dispositivo dell'ordinanza di rimessione, conviene precisare preliminarmente che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982), in quanto non prevede il servizio militare tra i periodi computabili per il trattamento di fine rapporto, e rilevante limitatamente all'ipotesi del servizio di leva, restando estranea all'oggetto del presente giudizio l'altra ipotesi del richiamo alle armi.

2.- Contrariamente all'opinione di alcuni giudici di merito, dai quali il mancato riferimento al detto periodo e stato interpretato come una lacuna di previsione che darebbe spazio a una applicazione diretta dell'art. 52 Cost., il giudice a quo ravvisa correttamente nella disposizione denunziata del codice civile una norma implicita di esclusione del tempo trascorso in servizio di leva dal computo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.

Di tale norma, peraltro, egli ritiene dubbia la legittimità costituzionale sul riflesso che, giusta la statuizione della sentenza n. 8 del 1963 di questa Corte, il concetto di <posizione di lavoro>, tutelata dall'art. 52, secondo comma, Cost., <comprende senza dubbio anche il diritto all'indennità di anzianità>. Non e difficile intuire che il dubbio del giudice remittente e sollecitato dalla regola enunciata nell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 297 del 1982, secondo cui le norme di legge o le clausole collettive che richiamano l'istituto dell'indennità di anzianità devono essere intese come facenti riferimento al trattamento di fine rapporto.

3. - La questione non é fondata.

Dal contesto in cui é inserita si arguisce che la massima della sentenza testé riferita é formulata con una metonimia: tenendo l'occhio al caso di specie, che ha dato origine all'incidente di costituzionalità, essa intende dire che la salvaguardia della posizione di lavoro da ogni pregiudizio include anche <il computo del tempo trascorso in servizio militare di leva nella anzianità del lavoratore>, della quale l'effetto principale, nell'ordinamento allora vigente, era il diritto all'indennità di anzianità.

Perciò il riferimento a questo diritto, essendo una locuzione figurativa, adoperata per esprimere la rilevanza del servizio militare di leva <agli effetti dell'anzianità>, non può essere letto oggi come richiamo del trattamento di fine rapporto: questo, a differenza dell'indennità originariamente prevista dall'art. 2120 cod. civ., non é un effetto dell'anzianità.

Nel nuovo sistema la somma capitale spettante al prestatore di lavoro alla cessazione del rapporto non é <proporzionale agli anni di servizio> (e infatti queste parole non compaiono nel nuovo testo dell'art. 2120), bensì si determina in proporzione all'ammontare delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto, delle quali una quota (aggiuntiva) viene di anno in anno nominalmente accantonata per formare il trattamento di fine rapporto.

L'anzianità rileva indirettamente (posto che l'entità degli accantonamenti aumenta in ragione del numero degli anni di servizio), e solo nella misura corrispondente a periodi di retribuzione effettiva. A questa regola il terzo comma dell'art. 2120 porta eccezione soltanto nel senso che i periodi ivi indicati di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, figurano come periodi di retribuzione normale anche se la conservazione della retribuzione fosse limitata a una aliquota percentuale di essa. Del resto, questo caso e oggi abbastanza marginale grazie alle norme dei contratti collettivi integrative delle forme di previdenza sociale previste dall'art. 2110 cod. civ.

Ne consegue che non entrano nel computo del trattamento di fine rapporto i periodi di sospensione della prestazione di lavoro per i quali non spetta al lavoratore il diritto alla conservazione, nemmeno parziale, della retribuzione. A questa categoria di ipotesi-secondo la disciplina risultante dall'art. 1 del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953 n. 35-appartiene il periodo di assenza dal lavoro per adempiere gli obblighi di leva, durante il quale il prestatore ha diritto alla conservazione della posizione di lavoro nel senso ampio sopra ricordato, ma non conserva la retribuzione. Sotto quest'altro profilo, come ha osservato la Corte di cassazione (sent. n. 5970 del 1984), il rigore della norma costituzionale <viene contemperato dall'applicazione dei principi che regolano il rapporto di lavoro, come la non decorrenza degli effetti economici e della retribuzione in assenza della prestazione lavorativa>.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 (<Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica>), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost., dal Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.